CONGEDI PARENTALI
(Circolare
INPS)
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Ai |
Dirigenti
centrali e periferici |
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Ai |
Coordinatori
generali, centrali e |
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Roma,
6 giugno 2000 |
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periferici
dei Rami professionali |
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Al |
Coordinatore
generale Medico legale |
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e
Dirigenti Medici |
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Circolare
n. 109 |
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e,
per conoscenza, |
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Al |
Presidente |
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Ai |
Consiglieri
di Amministrazione |
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Al |
Presidente
e ai membri del Consiglio |
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di
indirizzo e vigilanza |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati amministratori |
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di
fondi, gestioni e casse |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati regionali |
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Ai |
Presidenti
dei Comitati provinciali |
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OGGETTO: |
Congedi parentali. Legge 8 marzo 2000, n. 53. "Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città." |
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SOMMARIO: |
1.
I genitori naturali hanno diritto alla astensione facoltativa per
6 mesi (7 per il padre) nei primi 8 anni di vita del bambino; se
entrambi chiedono l’astensione il periodo complessivo tra i due è di
10 mesi (o 11, se il padre fruisce di periodi tra 5 e 7 mesi);
per le adozioni o affidamenti
avvenuti entro il 12° anno di età del bambino, il periodo di
astensione è il medesimo, con possibilità di richiedere l’astensione
entro 3 anni dall’ingresso in famiglia per i bambini tra i 6 e i 12
anni . 2.
L'indennità, pari al 30% della retribuzione, è erogabile fino
al 3°anno di età del bambino per un periodo di 6 mesi tra i due
genitori. L’indennità per gli ulteriori periodi eventualmente
spettanti è subordinata a determinati requisiti di reddito. 3.
Il padre ha diritto ai riposi orari anche se la madre non è
lavoratrice dipendente. I riposi sono raddoppiati
in caso di parto plurimo. 4.
Le lavoratrici autonome (commercianti, artigiane, CD-CM) hanno
diritto a 3 mesi di astensione facoltativa entro il 1° anno di vita del
bambino. 5.
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro in determinate
situazioni può iniziare anche
un mese prima del parto e terminare di conseguenza
quattro mesi dopo il parto. |
Sulla
G.U. n. 60 del 13.3.2000 è stata pubblicata la legge 8 marzo 2000, n. 53
-entrata in vigore il 28.3.2000- contenente, tra l'altro, modifiche della
legge 1204/71 (artt. 1, 4, 7, 10, 15), della legge 903/77 (art. 6), della
legge 104/92 (art. 33); i testi coordinati della legge 1204, con le
innovazioni evidenziate in corsivo, sono riportati in allegato.
Con
la presente circolare si forniscono disposizioni applicative -su cui il
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale concorda- in materia di astensione
facoltativa dal lavoro, riposi
orari (c.d. per allattamento), flessibilità
dell'astensione obbligatoria e astensione
(con indennità all'80%) riconosciuta
al padre lavoratore. La relativa disciplina è introdotta rispettivamente
dagli artt. 3, 12 e 13 della legge.
1)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
1.1
GENITORI NATURALI
Il
comma 1 dell'art. 3 della legge n. 53/2000, modificativo dell'art. 1 della
legge 1204/71, stabilisce che il diritto del genitore di astenersi dal lavoro
ed il relativo trattamento economico sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto.
Sul
piano applicativo, tale disposizione è da intendersi riferita ai padri
lavoratori dipendenti, considerato che alle madri lavoratrici dipendenti
-escluse le lavoratrici a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e
familiari (esclusione confermata anche dalla presente legge, al comma 5
dell'art. 3)- è già riconosciuto, in base alla normativa precedente, un
proprio diritto all'astensione facoltativa, indipendentemente dall'esistenza o
meno di un diritto del padre. In sostanza, anche i padri lavoratori dipendenti
-esclusi quelli a domicilio e quelli addetti ai servizi domestici- hanno ora
un proprio diritto alla astensione
facoltativa, indipendentemente dall'esistenza o meno di un diritto della
madre, la quale, pertanto, può essere anche non lavoratrice.
La ristrutturazione integrale dell'istituto relativo alla astensione facoltativa ha comportato l'abrogazione (v. art. 17 della legge) dell'art. 7 della legge 903/77 riguardante, appunto, il diritto del padre lavoratore (anche se adottivo o affidatario).
Di
conseguenza, le disposizioni di cui alla circolare n. 182 del 4.8.97 che si
riferiscono alla derivazione del diritto del padre alla astensione facoltativa
da quello della madre sono da intendere superate.
1.2
GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
Il
comma 5 dell'art. 3 stabilisce che le disposizioni dello stesso art. 3 si
applicano anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Ne
deriva che i genitori adottivi o affidatari hanno diritto ad usufruire della
astensione facoltativa nei primi 8 anni di vita del bambino alle medesime
condizioni e con le stesse modalità previste per i genitori naturali (per
bambini tra i 6 e i 12 anni v. punto 1.3).
Pertanto
è da considerare tacitamente abrogato il 2° comma dell'art. 6 della legge 903/77 nella parte in cui prevedeva che
la lavoratrice potesse avvalersi del diritto alla astensione facoltativa entro
un anno dall'effettivo ingresso nella famiglia del bambino di età non
superiore ai tre anni.
Resta
fermo, invece, quanto previsto al 1° comma del suddetto art. 6 relativamente al diritto della madre adottiva
o affidataria alla astensione obbligatoria per i 3 mesi successivi
all'ingresso nella famiglia del bambino che, al momento dell'adozione o
dell'affidamento (per le adozioni o affidamenti internazionali, si precisa fin
d’ora che valgono regole più favorevoli, su cui si fa riserva di
indicazioni) non abbia superato i 6 anni di età;
resta altresì fermo l'analogo diritto del padre adottivo o affidatario alla astensione obbligatoria nel caso
in cui la madre abbia rinunciato a fruirne (v. sent. Corte Costituzionale n.
341/91) o sia deceduta, oppure il bambino sia affidato in via esclusiva al
padre.
Lo
stesso comma 5 stabilisce inoltre che, qualora all'atto
dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia una età compresa tra
i 6 e i 12 anni, il diritto ad astenersi dal lavoro ai sensi dei commi 1 e
2 dell’art. 3 può essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare.
Ne consegue, come caso limite, che se all’atto dell’adozione o dell’affidamento il bambino ha 12 anni e la data del provvedimento di adozione o affidamento coincide con quella del suo ingresso in famiglia, il diritto alla astensione facoltativa può essere esercitato o dalla madre o dal padre o da entrambi fino all’età di 15 anni, data corrispondente all’ultimo giorno di astensione facoltativa comunque riconoscibile.
Con
l'occasione si chiarisce sul piano generale che, nel caso in cui l'astensione
(sia quella obbligatoria che quella facoltativa) sia stata usufruita per
intero in seguito ad un provvedimento di affidamento preadottivo, non potrà
essere riconosciuta una nuova indennità per astensione (rispettivamente
obbligatoria e facoltativa) in conseguenza del provvedimento di adozione che
faccia seguito a quello di affidamento.
1.3 DURATA
Il
comma 2 del citato art. 3, nel sostituire l'art. 7 della legge 1204/71,
introduce nuovi limiti riguardanti sia l'età del bambino che la durata dei
periodi di astensione facoltativa fruibile dal padre lavoratore e fissa limiti
temporali complessivi per la fruizione dell'astensione da parte di entrambi i
genitori.
La
madre e il padre, infatti, hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei primi 8 anni di vita del bambino per un periodo complessivo
continuativo o frazionato, di 10 mesi, elevabili ad 11, come meglio precisato
in appresso, periodo non sempre
integralmente indennizzabile (v. punto 1.4).
In
particolare, la madre lavoratrice,
trascorso il periodo previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto, può
fruire entro l’8° anno di età del bambino (e, cioè, fino al giorno,
compreso, dell’8° compleanno) di un periodo di astensione facoltativa,
continuativo o frazionato, non
superiore a 6 mesi ed il padre
lavoratore di una astensione facoltativa, continuativa o frazionata non
superiore a 6 mesi, elevabili a 7,
sempre entro l’8° anno di età del bambino.
La
madre e il padre possono utilizzare l’astensione facoltativa anche
contemporaneamente e il padre la può utilizzare anche durante i tre mesi di
astensione obbligatoria post-partum della madre e durante i periodi nei quali
la madre beneficia dei riposi orari ex art. 10 della legge 1204/71.
Il periodo complessivo
di astensione tra i genitori non può eccedere, come detto, i 10 mesi, salvo quanto precisato nel successivo capoverso.
Se il padre si è astenuto per un periodo non inferiore a 3
mesi, anche frazionati, e intenda fruire di ulteriori periodi, fino a 7 mesi,
i mesi complessivi tra i genitori possono arrivare a 11.
I
periodi possono essere ripartiti tra madre e padre secondo le proprie necessità
fermo restando:
a)
la madre non può comunque superare i 6 mesi di astensione;
b)
l’elevazione a 7 mesi del padre è possibile solo se la madre non
supera i 4 mesi;
Il genitore solo ha
diritto ad un periodo continuativo o frazionato fino a 10 mesi, entro l’8° anno di età del bambino. In proposito
si precisa che la situazione di “genitore solo” può verificarsi in caso
di morte di un genitore, o di abbandono del figlio da parte di uno dei genitori, ovvero di affidamento del figlio ad
uno solo dei genitori, risultante da un provvedimento formale. Per la
elevazione del periodo fino a 10 mesi, va presa in considerazione
anche la situazione di "genitore solo" che si sia verificata
successivamente alla fruizione del
proprio periodo massimo (6 mesi per la madre e 7 per il padre), ma nel calcolo
dei 10 mesi vanno computati tutti i periodi in precedenza fruiti da entrambi i
genitori.
Per
quanto riguarda i genitori adottivi o
affidatari, di bambini:
1.
fino
ad 8 anni di età il diritto, per il suddetto massimo previsto, può essere
esercitato in qualsiasi momento rispetto
alla data dell’ingresso in famiglia. Tra i sei e gli otto anni di età
del bambino i genitori suddetti hanno infatti la possibilità di richiedere
l’astensione sia entro tre anni dall’ingresso in famiglia, sia in
qualsiasi momento dall’ingresso stesso, essendo applicabile anche la
disposizione valida per i genitori naturali fino a 8 anni.
2.
tra
i sei e i dodici anni di età
all’atto dell’adozione o dell’affidamento (e cioè alla data del
relativo provvedimento), come detto, il diritto può essere esercitato -e, cioè,
l’astensione fruita- solo entro tre
anni dall’ingresso in famiglia e la durata massima dell’astensione è
di 6 mesi (7 mesi per il padre) se questa è individuale, oppure di 10 (o 11)
mesi se è cumulata tra i due genitori, sempre che la fruizione dei periodi di
astensione non vada oltre i 15 anni di età. Ad es., supponendo che il bambino
all’atto dell’adozione o affidamento abbia 11 anni e sei mesi, ma sia
entrato in famiglia dopo un mese dall’adozione, il diritto all’astensione
facoltativa può essere esercitato fino al compimento di 14 anni e 7 mesi:
perciò se l’astensione è
richiesta al limite massimo previsto, di tre anni dall’ingresso, quando cioè
il bambino ha 14 anni e 7 mesi,
la stessa può essere goduta fino al giorno del 15° compleanno (v. punto1.2,
penultimo cpv.) e quindi per una durata massima, anche cumulata, di 5 mesi.
In
caso di fruizione frazionata dell'astensione, i periodi si calcolano secondo i
criteri di cui alla circolare n. 134382/17 del 26.1.1982, par. 14.2. La frazionabilità va comunque intesa nel senso che tra
un periodo (anche di un solo giorno per volta) e
l'altro di astensione facoltativa deve essere effettuata una ripresa
effettiva del lavoro.
1.4
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il comma 4 (dello stesso art. 3), che sostituisce l'art. 15 della legge 1204/71, introduce i seguenti nuovi criteri in tema di trattamento economico previdenziale dovuto ai lavoratori e alle lavoratrici per i periodi di astensione facoltativa (1)
E’ riconoscibile una
indennità giornaliera pari al 30%
della retribuzione:
A.
senza condizioni di reddito, per
un periodo di astensione facoltativa massimo complessivo tra i genitori di sei
mesi
1.
per
i genitori naturali,
fino al 3° anno di vita del bambino (e cioè fino al giorno, compreso, del 3°
compleanno);
2.
per
i genitori adottivi o affidatari di bambini fino al
6° anno
di età (e cioè fino al giorno, compreso, del 6° compleanno)
3.
per i genitori adottivi o affidatari di bambini adottati tra i
6 e i 12 anni,
entro i tre anni successivi all’ingresso in famiglia.
1.
per
i genitori naturali, fino al compimento
dell'8°
anno di età
del bambino, dopo che i genitori stessi abbiano già fruito di sei mesi
complessivi di astensione entro il 3° anno di età del bambino, oppure, dopo
il compimento del 3° anno, per i periodi eventualmente ancora non fruiti;
2.
per
i genitori adottivi o affidatari quando
l’astensione, fermi restando i requisiti di diritto, viene richiesta o
prosegua dopo la fruizione dei primi sei mesi, tra i due genitori, oppure, per
i periodi fino ai primi sei mesi, eventualmente non fruiti ma teoricamente
spettanti, dopo il 3° anno dall’ingresso in famiglia (ad es. nel caso n. 1
del par. 1.3).
Quanto
ai limiti di reddito ricordati, l’importo minimo di pensione per il 2000 è
pari a £ 9.371.700, che moltiplicato per 2,5 è uguale a £ 23.429.250 ( v.
circ. n. 28 del 9.2.2000).
L'importo
del trattamento minimo pensionistico moltiplicato per 2,5, pertanto, va
raffrontato con il reddito individuale dell'anno in cui l’astensione ha
inizio e vale fino a quando la stessa non sia interrotta.
Il
reddito individuale è determinato secondo i criteri previsti in materia di
limiti reddituali per l'integrazione al minimo.
Pertanto,
il reddito individuale da prendere in considerazione è quello assoggettabile
all'IRPEF, esclusa la prestazione di cui trattasi (2),
percepito dal genitore richiedente nell'anno suddetto (quello, cioè,
in cui inizia la prestazione o la frazione di essa), con esclusione:
1)
del reddito della casa d'abitazione
2)
dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati
3)
dei redditi derivanti da competenze arretrate sottoposte a tassazione separata
(3).
L’indennità è erogabile per intero al semplice verificarsi della condizione di mancato superamento del limite anzidetto di 2,5 l’importo minimo pensionistico.
Come per l’integrazione al minimo va dichiarato il reddito individuale presunto per l’anno di riferimento (anno in corso), con necessità di dichiarazione definitiva -ai fini degli eventuali conguagli, attivi o passivi- alla scadenza dei termini previsti per la denuncia dei redditi: le Agenzie INPS chiederanno pertanto a tempo debito apposita dichiarazione.
Per la individuazione della retribuzione da prendere a riferimento ai fini del calcolo dell'indennità di cui al presente punto 1.4, si deve tener conto che l’art. 17, comma 4, della legge 53/2000, ha disposto l’abrogazione delle norme incompatibili con quelle della medesima legge.
Pertanto l’articolo 16, comma 1, della legge n. 1204/71 è da considerare abrogato per la parte riferita al periodo retributivo da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità, con la conseguenza che ai sensi del nuovo articolo 15 , 5° comma, della stessa legge (applicabilità dei criteri previsti per l’erogazione delle prestazioni di malattia, esclusi i ratei di mensilità aggiuntive) la retribuzione da prendere a riferimento è quella del periodo mensile o quadrisettimanale scaduto ed immediatamente precedente ciascun periodo di astensione richiesto, anche frazionatamente.
1.5
DOCUMENTAZIONE
In
attesa della revisione della modulistica per la indennità di astensione
facoltativa, i genitori che intendano chiedere l'astensione facoltativa anche
per i figli nati prima del 28.3.2000 (data di entrata in vigore della legge n.
53) dovranno presentare all'INPS e al datore di lavoro domanda di astensione
facoltativa ai sensi della legge 8 marzo 2000, n. 53, allegando la seguente
documentazione.
Domanda
della madre:
a)
certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultinogli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata;
b)
dichiarazione non autenticata di responsabilità
del padre relativa agli eventuali
periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti per il figlio di
cui trattasi (con indicazione del datore di lavoro per i lavoratori
dipendenti), ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente
diritto all’astensione (libero professionista, autonomo, a domicilio o
addetto ai servizi domestici);
c)
analoga dichiarazione della madre dei periodi di astensione facoltativa
dalla stessa eventualmente già fruiti;
d) impegno di entrambi i
genitori a comunicare eventuali variazioni successive.
Domanda
del padre:
a)
certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non sia già stata presentata;
b)
dichiarazione non autenticata di responsabilità della madre relativa
agli eventuali periodi di astensione facoltativa dalla stessa fruiti per il
figlio di cui trattasi, con indicazione del datore di lavoro se lavoratrice
dipendente ovvero dichiarazione relativa alla sua qualità di non avente
diritto all’astensione (libera professionista, lavoratrice a domicilio o
addetta ai servizi domestici, ecc.);
c) analoga dichiarazione
del padre dei periodi di astensione dallo stesso eventualmente già fruiti;
d) impegno di entrambi i
genitori a comunicare eventuali variazioni successive.
1.6
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA, VOLONTARIA O RISCATTI.
Per
i periodi di astensione facoltativa è prevista, a seconda dei casi, la
contribuzione figurativa, la facoltà di riscatto e il versamento dei
contributi volontari.
Sulla
materia saranno impartite istruzioni a parte.
2)
RIPOSI ORARI (c.d. per
allattamento).
2.1
DIRITTO DEL PADRE
L'art.
13 della legge n. 53/2000 prevede, quale articolo aggiuntivo (art. 6 ter)
all'art. 6 della legge n. 903/77, la possibilità per il padre lavoratore
dipendente di fruire dei riposi di cui all'art. 10 della legge 1204/71 (4) e
del relativo trattamento economico:
a)
nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre (5):
b)
in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
c)
nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente.
Per
i casi previsti dalle lettere a) e b) il diritto del padre lavoratore era già
riconosciuto dalle precedenti disposizioni, da ultimo riepilogate con
circolare n. 182 del 4.8.1997, par. 10.3, lett. a). L’ipotesi della lettera
b) è comprensiva anche del caso di lavoratrice dipendente che non si può
avvalere dell’astensione facoltativa in quanto appartenente a categoria non
avente diritto ai riposi in questione (lavoratrice domestica e a domicilio);
non comprende, invece, il caso di madre che non se
avvalga perché sta fruendo di astensione obbligatoria o facoltativa.
L'ipotesi
introdotta dalla lett. c), invece, è innovativa, in quanto al padre
lavoratore dipendente è riconosciuto il diritto ai riposi anche quando la
madre, lavoratrice, non abbia la qualifica di "dipendente", vale
a dire sia una lavoratrice autonoma, libera professionista, ecc..
E'
da ritenere escluso un diritto del padre ai riposi orari quando la madre non
svolge attività lavorativa (fatta salva l'ipotesi di grave infermità di cui
alla nota 5).
In
merito al numero di ore di riposo spettanti al padre, si precisa che lo stesso
ne può fruire in base al proprio orario giornaliero di lavoro. Sono superate
anche per tale aspetto le disposizioni di cui alla citata circolare n. 182/97,
par. 10.3, lett. a).
2.2
PARTO PLURIMO
Secondo il comma 3 (dell'art. 3), modificativo dell'art. 10 della legge 1204/71, i periodi di risposo spettanti durante il primo anno di vita del bambino sono raddoppiati in caso di parto plurimo e le ore aggiuntive possono essere fruite anche dal padre.
Le ore aggiuntive (2 ore, ridotte a 1 se l’orario di lavoro giornaliero è inferiore a 6 ore) possono essere riconosciute al padre anche durante i periodi di astensione obbligatoria e facoltativa della madre.
Al di fuori della ipotesi di cui al capoverso precedente e tenendo conto di quanto previsto al punto 2.1, lett. b) -nel presupposto, cioè, che uno dei due genitori non si avvalga dei riposi doppi- ciascun genitore ha diritto a fruire di un numero di ore di riposo raddoppiate rispetto a quelle previste per un solo figlio , vale a dire di 4 ore o di 2 a seconda che l'orario giornaliero di lavoro sia pari o superiore a 6 ore, ovvero sia inferiore a 6 ore.
Le ore fruibili
sono identificate secondo l’orario di lavoro del genitore che si avvale dei
riposi.
Esempio di
ripartizione delle ore tra i genitori in caso di parto plurimo:
|
Madre |
Padre |
|
|
(orario
lavoro di almeno 6
ore giornaliere) 4 ore 3 ore 2 ore 1 ora 0 ore astensione obbligatoria o facoltativa |
(orario
lavoro di almeno 6
ore giornaliere) 0 ore 1 ora 2 ore 3 ore 4 ore 2 ore |
(orario
lavoro inferiore a 6
ore giornaliere) 0 ore 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 1 ora |
|
Madre |
Padre |
|
|
(orario
lavoro inferiore a 6
ore giornaliere) 2 ore 1 ora 0 ore astensione obbligatoria o facoltativa |
(orario
lavoro di almeno 6
ore giornaliere) 0 ore 2 ore 4 ore 2 ore |
(orario
lavoro inferiore a 6
ore giornaliere) 0 ore 1 ora 2 ore 1 ora |
2.3
GENITORI ADOTTIVI O AFFIDATARI
I
genitori adottivi o affidatari hanno diritto ai riposi orari fino al
compimento di 1 anno di età del bambino (v. circolari n. 228 del 14.11.88 e
n. 182 del 4.8.97).
Poiché,
come sopra detto, le disposizioni dell'art. 3 della legge 53/2000, comprensive
quindi di quelle relative ai riposi orari in caso di parto plurimo, si
applicano anche ai genitori adottivi o affidatari, ne consegue che in caso di
adozione o affidamento di bambini, anche non fratelli, entrati in famiglia
anche in date diverse, che abbiano, ciascuno, meno di 1 anno di età, i
genitori adottivi o affidatari hanno diritto al raddoppio delle ore di riposo,
analogamente ai genitori naturali.
2.4
DOCUMENTAZIONE
Per la domanda
di riposi orari ai sensi della legge 53/2000 dovranno osservarsi le seguenti
disposizioni valevoli fino alla ristrutturazione della relativa modulistica.
Domanda
della madre:
Deve essere
presentata al datore di lavoro, secondo le disposizioni precedentemente
impartite.
I datori di
lavoro (sia quelli tenuti che quelli non tenuti alla denuncia contributiva
mensile) continueranno ad attenersi alle disposizioni di cui alla circ. n.
134371 del 2.4.1981.
Domanda
del padre
Deve essere
presentata all’INPS e al datore di lavoro in tutti i casi di cui al punto
2.1, lett. a), b) e c), nonché in caso di richiesta di ore aggiuntive per
parto plurimo, di cui al punto 2.2.
Nel caso a)
(figli affidati al solo padre) la domanda deve essere corredata dal
certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata e dalla
certificazione (o dichiarazione sostitutiva) di morte della madre, ovvero
dalla certificazione sanitaria attestante la grave infermità della madre,
ovvero da un provvedimento formale da cui risulti l'affidamento esclusivo del
bambino al padre.
Nel caso b) (in
alternativa alla madre lavoratrice dipendente) e nel caso di parto plurimo la
domanda deve essere corredata oltre che dal certificato di nascita da cui
risulti la paternità e la maternità o certificazione da cui risultino gli
stessi elementi ovvero dichiarazione sostitutiva, sempre che la documentazione
non già stata presentata, da una dichiarazione della madre relativa alla non
fruizione delle di ore di riposo, confermata dal relativo datore di lavoro.
Nel caso c) (madre lavoratrice non
dipendente) e nel caso di parto plurimo la domanda deve essere corredata oltre
che dal certificato di nascita da cui risulti la paternità e la maternità o
certificazione da cui risultino gli stessi elementi ovvero dichiarazione
sostitutiva, sempre che la documentazione non già stata presentata, da una
dichiarazione della madre relativa alla sua attività di lavoro non
dipendente.
In tutti i casi
entrambi i genitori devono impegnarsi a comunicare eventuali variazioni
successive.
2.5
CONTRIBUZIONE
Ai
periodi di riposo si applicano le disposizioni in materia di contribuzione
figurativa, riscatto, versamento di contributi volontari. Sull'argomento
saranno impartite istruzioni a parte.
3) LAVORATRICI AUTONOME
Il
comma 1 dell'art. 3 più volte citato prevede anche il diritto, in favore
delle lavoratrici autonome artigiane, commercianti e CD-CM, di cui alla legge
n. 546/87 (la quale, si rammenta, non riguarda i padri lavoratori autonomi) di
astenersi facoltativamente dal lavoro - per
i bambini nati dal 1.1.2000 - per un periodo massimo di tre mesi, anche
frazionabili, entro il 1°
anno di vita del bambino.
Il
trattamento economico per astensione facoltativa è pari al 30% della
retribuzione convenzionale utilizzata, a seconda della categoria di
appartenenza, per il periodo di indennità di maternità previsto dalla legge
n. 546/87 citata, e va corrisposto seguendo gli stessi criteri vigenti per il
calcolo della suddetta indennità: per le CD-CM la retribuzione da prendere a
riferimento è quella dell'anno precedente al parto, per le artigiane e per le
esercenti attività commerciali è quella dell’anno di inizio della
prestazione.
Considerato
che la nuova norma è stata aggiunta all'art. 1 della legge 1204/71, dopo il 3°
comma, e visti i riferimenti nella stessa contenuti, appare chiaro che il
diritto è riconoscibile solo in caso di effettiva astensione dall'attività
lavorativa autonoma, astensione da comprovarsi mediante dichiarazione di
responsabilità dell'interessata, la cui veridicità potrà essere accertata
con gli abituali sistemi di verifica.
Ai
fini dell'esercizio del diritto alla astensione facoltativa, la lavoratrice
dovrà presentare domanda all'INPS prima dell'inizio del periodo di astensione. Pertanto potranno
essere indennizzati solo periodi successivi alla data di presentazione della
domanda.
Poiché le disposizioni relative alla astensione facoltativa sono ora applicabili anche alle madri adottive o affidatarie (v. art. 3, comma 5 della legge 53/2000) e poiché in precedenza per la lavoratrice autonoma, madre adottiva o affidataria, non era previsto un diritto alla astensione facoltativa, le nuove disposizioni riguardanti la astensione facoltativa sono da intendere applicabili nei confronti delle lavoratrici autonome, adottive o affidatarie di minori che al momento dell’adozione o affidamento abbiano fino a 12 anni di età, nel senso che alle stesse il diritto a tre mesi di astensione facoltativa è riconosciuto sempre che lo esercitino nei primi tre anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.
4)
FLESSIBILITA' DELL'ASTENSIONE OBBLIGATORIA
L'art.
12 introduce un articolo aggiuntivo (art.4 bis) alla legge n. 1204/1971, che
prevede la facoltà per le lavoratrici di astenersi obbligatoriamente dal
lavoro anche soltanto dal mese precedente la data presunta del parto,
spostando il periodo non fruito prima del parto al periodo successivo al
parto, che, pertanto, potrà essere prolungato fino a quattro mesi.
L'esercizio
di tale facoltà, peraltro, è subordinato alla attestazione sanitaria del
ginecologo del SSN o con esso convenzionato nonché a quella del medico
competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, ove la legislazione vigente preveda un obbligo di sorveglianza
sanitaria.
5)
PARTI PREMATURI
L'art.
11 della legge 53/2000, modificativo dell'art. 4 della legge 1204/71,
stabilisce:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella
presunta, i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto
vengono aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare entro trenta giorni, il
certificato attestante la data del parto".
Per
quanto riguarda le disposizioni applicative si fa rinvio alle istruzioni
impartite con circolari n. 231 del 28.12.99 e n. 45 del 21.2.2000, tenendo
presente che la nuova legge stabilisce un limite di 30 giorni per la
certificazione (o dichiarazione sostitutiva) relativa alla data del parto, da
presentare per poter fruire del prolungamento dell’astensione post-partum.
6)
ASTENSIONE DAL LAVORO DEL PADRE LAVORATORE (con indennità all'80%)
L'articolo 13
della legge prevede, quale articolo aggiuntivo (6 bis) all'articolo 6 della
legge n. 903/1977, il diritto di astenersi dal lavoro nei
primi tre mesi dalla nascita del figlio (e cioè fino al giorno del
compimento del terzo mese di età del bambino) in caso di morte o di grave
infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della stessa ovvero
di affidamento esclusivo al padre (6).
Le condizioni
di morte o di grave infermità della madre o di affidamento esclusivo al padre
erano già riconosciute ai fini della erogazione al padre della indennità di
maternità nella misura dell'80% della retribuzione. Si confermano pertanto le
istruzioni della citata circolare 182/1997, con la precisazione che
l'interessato deve presentare al datore di lavoro (e all'INPS) la
certificazione relativa alle condizioni suddette (comma 2 dell'articolo in
questione).
Nell'ipotesi di
abbandono da parte della madre la legge prevede che il padre che intenda
avvalersi del diritto alla indennità per i tre mesi successivi alla nascita
del figlio, deve renderne dichiarazione
ai sensi della legge n.15/1968, art. 4. Se l’abbandono è avvenuto durante i
tre mesi successivi al parto, alla madre non spetta più, dal momento
dell’abbandono, alcuna indennità, che perciò potrà essere corrisposta al
padre per il restante periodo di astensione obbligatoria.
7) ENTRATA IN VIGORE DELLA
LEGGE n. 53/2000
Le
presenti disposizioni sono applicabili, salvo quelle concernenti la astensione
facoltativa alle lavoratrici autonome , anche alle astensioni facoltative e ai
riposi orari in corso di fruizione alla data di entrata in vigore della legge
(28.3.2000).
E'
ovvio che, qualora la madre abbia già fruito dell'astensione facoltativa di 6
mesi ai sensi della precedente normativa, il diritto al prolungamento della
stessa, fino agli otto anni di età del bambino, può essere esercitato solo
dal padre (fino al massimo di ulteriori 5 mesi) fermi restando i criteri di
cui al punto 1.4 per l'eventuale indennizzabilità dei suddetti ulteriori
mesi.
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IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO |
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NOTE
(1)
L'art. 15, nella nuova versione, conferma il
trattamento economico previdenziale per astensione obbligatoria nella misura
dell'80% della retribuzione.
(2)
Per reddito assoggettabile all'IRPEF deve
intendersi il reddito al lordo di qualsiasi detrazione comunque specificata
(oneri deducibili, detrazioni imposta) introdotta solo per alleviare la
pressione di imposta ai singoli soggetti, e al netto dei soli contributi
previdenziali e assistenziali.
Nel
computo dei redditi vanno compresi anche quelli conseguiti all'estero o
derivanti da lavoro presso organismi internazionali che, se prodotti in
Italia, sarebbero assoggettati all'IRPEF.
(3) Devono essere esclusi, oltre ai redditi
suddetti:
-
i redditi già tassati per intero alla fonte (interessi, premi o altri frutti
corrisposti al possessore di obbligazioni)
- i redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie
tabellari spettanti ai militari di leva, rendite INAIL, indennità di
accompagnamento, pensioni e indennità percepite da ciechi, invalidi civili e
sordomuti, pensioni erogate da organismi esteri aventi natura risarcitoria).
(4) Trattasi, com'è noto, di ore giornaliere da fruire
entro il primo anno di età del bambino, nella misura di due se l'orario
giornaliero di lavoro è superiore a 5 ore e 59 minuti, di una se l'orario
stesso è inferiore a 6 ore.
(5)
Alla situazione di affidamento al solo padre è equiparata quella di
decesso o grave infermità della madre, indipendentemente dalla sua condizione
di lavoratrice o meno (v. sent. n. 1/87 e ordinanza n. 144/87 della Corte
Costituzionale).
(6)
E' ininfluente la data di parto, di decesso, di insorgenza
dell'infermità, di abbandono, ecc. della madre.